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PERIODO DI PROVA
ANNO di FORMAZIONE OBBLIGATORIA
(art. 1 commi da 115 a 119 della Legge 107/15)


Il D.M. 850 del 27 ottobre 2015 individua, ai sensi dell’articolo 1 comma 118 della Legge 107/2015, gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente in periodo di formazione e di prova ed " ..... assolve alla finalità di verificare le competenze professionali del docente, osservate nell’azione didattica svolta e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché nell’ambito delle dinamiche organizzative dell’istituzione scolastica".
"Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli standard professionali richiesti. Dette attività comportano un impegno complessivo pari ad almeno 50 ore, aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione di cui all’articolo 1 comma 124 della Legge 107/15 e rivestono carattere di obbligatorietà".

Il periodo di prova inizia con il primo giorno dell’anno scolastico, il primo settembre, oppure, nel caso di assunzione del servizio successivamente, dal giorno di effettiva presa del servizio.
E’ servizio valido a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, quale effettivo servizio a tempo indeterminato.
Quindi è utile al computo delle ferie e dell’anzianità.
Il periodo di prova richiesto deve però essere superato come “servizio effettivamente prestato” per almeno 180 giorni nell'anno scolastico di cui almeno 120 giorni per le attività didattiche.
di cui pertanto sono escluse dal computo le assenze per malattia, astensione obbligatoria per maternità (escluso il primo mese) e aspettative.
Nel caso il dipendente non riesca a cumulare i giorni di servizio necessario, per motivati diritti (es. maternità obbligatoria), potrà svolgere il periodo di prova e formazione nell'anno successivo. In questi casi non ci sono limiti di tempo.
Nel caso invece di esito sfavorevole della valutazione, il dipendente dovrà superare il periodo di prova entro l'anno successivo, fermo restando il limite massimo di due anni dall'immissione in ruolo.
Le ferie e i giorni festivi rientrano nel calcolo dei giorni di effettivo servizio.
Nel caso di assenza per malattia si ha diritto alla conservazione del posto per sei mesi trascorsi i quali l’amministrazione può recedere dal contratto.


Più in particolare:

  • il periodo di prova dura un anno scolastico

  • nello stesso anno c’è l’obbligo della partecipazione alla formazione che consiste in:

  • attività formative per almeno 50 ore

     - assistenza di un docente “tutor"
       - elaborare una relazione riguardante l’attività svolta e gli argomenti della formazione
       - discutere la relazione al “comitato di valutazione interno”, presieduto dal dirigente e composto da almeno 2          docenti
       - ricevere una relazione del “comitato di valutazione” sul superamento del periodo di prova e dell’anno di          formazione

  • perché sia valido il periodo di prova e di formazione deve essere di almeno 180 giorni, di cui almeno 120 di attività didattiche tra l’inizio dell’anno scolastico ed il termine delle lezioni od esami

  • nel conteggiare i 180 giorni sono validi, oltre ai giorni di effettiva lezione, anche:

      - il giorno libero dall’insegnamento, riconosciuto dall’orario scolastico di lezione ed intermedio al periodo di servizio
       - i giorni di riunione del Collegio Docenti e per attività di programmazione didattica, compresi tra l’1 settembre e          l’inizio effettivo delle lezioni
       - le domeniche ed i giorni festivi
       - i periodi di chiusura della scuola derivanti da ragioni di pubblica utilità (es. seggio elettorale)
       - i periodi di chiusura della scuola disposti per ragioni sanitarie (es. profilassi)
       - i periodi di sospensione delle lezioni a Natale e a Pasqua previsti dal calendario scolastico e i primi 30 giorni di          congedo obbligatorio per maternità (in questo caso il periodo di prova si riduce a 150 giorni)
       - i giorni di assenza per partecipare a corsi di formazione ed aggiornamento indetti dall’amministrazione scolastica


 
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