Menu principale:
CESSAZIONE dal SERVIZIO A.S. 2023 / 2024
La C.M. 54257 del 18/09/2023 detta le indicazioni operative per la presentazione delle domande di CESSAZIONE dal SERVIZIO per il personale del comparto scuola per:
-
-
Con il D.M. n° 185 del 15/09/2023 è stata avviata la procedura relativa alle cessazione dal servizio del personale della scuola a far data dal 01.09.2024.
La presentazione delle istanze, entro il termine del 23 ottobre 2023, deve essere effettuata solo per via telematica attaverso la piattaforma POLIS -
REQUISITI: (clicca qui)
-
in virtù della disposizione prevista dall'art. 59, comma 9, della Legge n° 449 del 27 dicembre 1997
-
-
(esclusione dell'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose, addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni al 31 agosto 2024)
-
a -
b -
da possedersi entro il
-
pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile se non per il trattenimento in servizio o per consentire
all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione
Anzianità contributiva + 65 anni di età (limite ordinamentale) maturati entro il 31 agosto 2024
(collocamento d'ufficio):
a -
b -
-
prevede la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di
almeno 62 anni con un'anzianità contributiva minima di 38 anni da possedersi entro il
-
31 dicembre 2022
-
31 dicembre 2023
-
con una anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021
-
per ogni figlio per un massimo di due) maturati al 31 dicembre 2022
con una anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021
La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro viene disposta con preavviso da inviare agli interessati almeno 6 mesi
prima del termine dell'anno scolastico, ovvero entro il 28 febbraio 2024.
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO oltre i limiti di ETA'
Il D.L. n° 90 del 24 giugno 2014, convertito nella Legge n° 114 del 11 agosto 2014, ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.
Nulla è invece variato rispetto al comma 3, art. 509 del D.L. n° 297 del 14 aprile 1994 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione.
Ne consegue che nel 2021 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 agosto 2024, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
NOVITA’ APE SOCIALE
Anche per lo strumento APE SOCIALE, risultano modificate le disposizioni dagli artt. 91, 92 e 93 della menzionata Legge, per la quale è stato previsto il posticipo del termine di sperimentazione al 31 dicembre 2023 e l’estensione del beneficio ad un nuovo elenco di lavoratori che svolgono attività c.d. gravose. Per il com-