CRISTALLO SCUOLA

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Cessazione servizio
 


CESSAZIONE dal SERVIZIO A.S. 2023 / 2024

La C.M. 54257 del 18/09/2023 detta le indicazioni operative per la presentazione delle domande di CESSAZIONE dal SERVIZIO per il personale del comparto scuola per:

- dimissioni volontarie
(in qualsiasi momento durante il rapporto di lavoro, sempre con decorrenza 1 settembre)
- raggiunti limiti di età
o raggiunta anzianità di servizio

Con il D.M. n° 185
del 15/09/2023  è stata avviata la procedura relativa alle cessazione dal servizio del personale della scuola a far data dal 01.09.2024.

La presentazione delle istanze, entro il termine del  
23 ottobre 2023, deve essere effettuata solo per via telematica attaverso la piattaforma  POLIS - ISTANZE ON LINE alla quale si accede previa registrazione.

REQUISITI: (clicca qui)

  -
A DOMANDA: entro il 31 dicembre 2022 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione,
     in virtù della disposizione prevista dall'art. 59, comma 9, della Legge n° 449 del 27 dicembre 1997
  -
PENSIONE di VECCHIAIA:  67 anni compiuti entro il 31 agosto 2024 (collocamento d'ufficio) - 67 anni compiuti     entro il 31 dicembre 2024 (a domanda)
  
- PENSIONE di VECCHIAIA: 66 anni e 7 mesi
compiuti entro il 31 agosto 2024 (collocamento d'ufficio) - 66 anni     e 7 mesi compiuti entro il 31 dicembre 2024 (a domanda)
    (esclusione dell'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose,     addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in  possesso di un'anzianità contributiva pari     ad almeno 30 anni al 31 agosto 2024)
  -
PENSIONE ANTICIPATA: potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento delle seguenti anzianità contributive:
     
a - 41 anni e 10 mesi per le donne
     b - 42 anni e 10 mesi per gli uomini
     da possedersi entro il
31 dicembre 2024    
  -
LIMITE ORDINAMENTALE:  65 anni di età, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la
    pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile se non per il trattenimento in servizio o per consentire
    all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione
    Anzianità contributiva + 65 anni di età (limite ordinamentale) maturati entro il
31 agosto 2024
    (collocamento d'ufficio):
     a - 41 anni e 10 mesi per le donne
     b - 42 anni e 10 mesi per gli uomini
  -
QUOTA 100: Il Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26
    prevede la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di
    almeno 62 anni con un'anzianità contributiva minima di 38 anni da possedersi entro il
31 dicembre 2021
  
- QUOTA 102: 64 anni maturati al 31 dicembre 2022 con una anzianità contributiva minima di 38 anni maturata al
    31 dicembre 2022
 
- QUOTA 103: 62 anni maturati al 31 dicembre 2023 con una anzianità contributiva minima di 41 anni maturata al
    
31 dicembre 2023
  - OPZIONE DONNA:
ai sensi della Legge 234 del 30/12/2021 requisito di 58 anni maturati al 31 dicembre 2021
    con una anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021
  
- OPZIONE DONNA: ai sensi della Legge 197 del 29/12/2022 requisito di 60 anni (possibilità di riduzione di 1 anno
     per ogni figlio per un massimo di due) maturati al
31 dicembre 2022
    con una anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021

La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro viene disposta con preavviso da inviare agli interessati almeno 6 mesi
prima del termine dell'anno scolastico, ovvero entro il 28 febbraio 2024.


TRATTENIMENTO IN SERVIZIO oltre i limiti di ETA'

Il D.L. n° 90 del 24 giugno 2014, convertito nella Legge n° 114 del 11 agosto 2014, ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.
Nulla è invece variato rispetto al comma 3, art. 509 del D.L. n° 297 del 14 aprile 1994 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione.
Ne consegue che nel 2021 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 agosto 2024, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

NOVITA’ APE SOCIALE

Anche per lo strumento APE SOCIALE, risultano modificate le disposizioni dagli artt. 91, 92 e 93 della menzionata Legge, per la quale è stato previsto il posticipo del termine di sperimentazione al 31 dicembre 2023 e l’estensione del beneficio ad un nuovo elenco di lavoratori che svolgono attività c.d. gravose. Per il com-parto scuola è stato inserito nell’elenco delle professioni aventi diritto all’APE SOCIALE il codice ISTAT 2.6.4 – “Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate”.



 
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