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PERSONALE A.T.A.
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° Sede di servizio provvisoria e
trasferimento alla sede definitiva
° Adempimenti e documentazione da presentare
° Carriera e sistema previdenziale
° Trattamento economico
° Periodo di prova
PERIODO DI PROVA
Il periodo di prova inizia con il primo giorno dell’anno scolastico, il 1° settembre, oppure, nel caso di assunzione del servizio successiva, dal giorno di effettiva presa del servizio.
E’ servizio valido a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, quale effettivo servizio a tempo indeterminato.
Quindi è utile al computo delle ferie e dell’anzianità.
Il periodo di prova richiesto deve però essere superato come “servizio effettivamente prestato” pertanto sono escluse dal computo le assenze per malattia, astensione obbligatoria per maternità e aspettative.
Nel caso il dipendente non riesca a cumulare i giorni di servizio necessario, per motivati diritti, completa il periodo nell’anno seguente e comunque entro il limite massimo dei due anni.
Il periodo di prova può essere prorogato anche per esito sfavorevole della valutazione.
Le ferie e i giorni festivi rientrano nel calcolo dei giorni di effettivo servizio.
Nel caso di assenza per malattia si ha diritto alla conservazione del posto per sei mesi trascorsi i quali l’amministrazione può recedere dal contratto.
Più in particolare per il Personale ATA il periodo di prova decorre dalla data effettiva di assunzione del servizio:
° dura 2 mesi per i dipendenti dell’area A (collaboratori scolastici)
° dura 4 mesi per i dipendenti delle altre aree (assistenti amministrativi, tecnici e direttore dei servizi amministrativi, infermieri, cuochi, guardarobieri)
° il direttore amministrativo (Dsga) deve frequentare un apposito corso di formazione
° il periodo di prova s’intende per i giorni di servizio effettivamente prestato e sono conteggiati:
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° la malattia ed le altre assenze interrompono il computo del periodo
° il periodo di prova s’intende superato se non si ricevono comunicazioni scritte contrarie da parte del dirigente scolastico