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Le istanze ai fini previdenziali vanno presentate
all'INPS - gestione ex INPDAP esclusivamente on-line


CARRIERA e SISTEMA PREVIDENZIALE


Nel primo anno di servizio devono essere effettuati i seguenti:
A) adempimenti obbligatori:
   - presentazione della dichiarazione dei servizi prestati in precedenza (pre-ruolo), entro 30 giorni      dall'assunzione in servizio
(scarica il modello)
   - domanda di trasferimento per la scelta della sede definitiva di servizio (al momento dell’avvio delle      operazioni di mobilità - vedi "Sede di servizio")

Dal momento della stipula del contratto a tempo indeterminato, possono essere effettuati i seguenti:
C) adempimenti facoltativi ai fini previdenziali:
   - domanda di ricongiunzione e/o riscatto dei servizi prestati presso aziende private
   - domanda di riconoscimento figurativo della maternità in caso di gravidanze non in costanza di      rapporto di lavoro
   - domanda di riconoscimento dei servizi prestati ai fini del trattamento di fine rapporto
   - eventuale richiesta di adesione alla previdenza integrativa o fondo di previdenza complementare

D) adempimenti facoltativi ai fini della carriera:
    - domanda di ricostruzione della carriera (qualora si richieda il riconoscimento di servizi non di ruolo)

In merito alla domanda di RICOSTRUZIONE CARRIERA occorre sottolineare che, secondo quanto disposto nella nota MIUR n° 17030 del 01/09/2017, l'istanza dovrà essere prodotta entro il 31/12 di ciascun anno scolastico alla scuola di titolarità o sede di incarico triennale :
- attraverso la piattaforma "ISTANZE ON LINE" attivando la funzione "Richiesta di Ricostruzione Carriera"
- sulla medesima piattaforma, attivando la funzione "Dichiarazione dei Servizi" l'interessato potrà inviare l'elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, validando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultano, quelli svolti presso istituzioni scolastiche non statali o presso altre Amministrazioni.
-
è soggetta a prescrizione:
  ° se la domanda è presentata entro i 5 anni dalla conferma in ruolo non vi è alcuna prescrizione;
  ° se la domanda è presentata dopo il 5° anno ed entro il 10° anno dalla conferma in ruolo, si     prescrivono gli assegni;
  ° se la domanda è presentata dopo il 10° anno dalla conferma, si prescrive il diritto.


 
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