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Personale scuola > Personale A.T.A.
 

TRATTAMENTO ECONOMICO
PERSONALE A.T.A. a TEMPO DETERMINATO

A tutti coloro che vengono assunti con contratto a tempo determinato, indipendentemente dalla durata della nomina, viene corrisposta la retribuzione di base relativa alla posizione stipendiale 0, naturalmente rapportata alle ore di servizio prestate settimanalmente.

RETRIBUZIONE BASE

viene corrisposta per intero sulla base di:
- 36/36mi per tutti i profili

COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO - C.I.A.

L'art. 25 del CCNI del 31/08/1999 ha istituito per il personale A.T.A. un Compenso Individuale Accessorio (C.I.A.) che nel cedolino unico viene identificato col codice 674/A1B.

Viene riconosciuta:
- agli incaricati annuali (fino al 31 agosto)
- agli incaricati fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)
NON viene corrisposta agli incaricati per supplenze brevi

TRATTAMENTO di
FINE RAPPORTO - T.F.R.

Per trattamento di fine rapporto, in acronimo TFR, si intende "una porzione di retribuzione differita, corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore subordinato, alla cessazione del rapporto di lavoro"
Sono stati assoggettati al regime di TFR - di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982- in attuazione del D.P.C.M. 20/12/1999 - i dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo determinato in servizio al 30 maggio 2000 e tutti i dipendenti assunti in data successiva al 30 maggio 2000 con contratto o più contratti, senza soluzione di continuità, della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese.
Il TFR viene erogato ai pubblici dipendenti dall'INPS - GESTIONE EX INPDAP.

DISOCCUPAZIONE ASPI

E’ una prestazione economica istituita per gli eventi di disoccupazione che si verificano a partire dal 1° gennaio 2013 e che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola requisiti normali. E’ una prestazione a domanda erogata a favore dei lavoratori dipendenti - tra questi i lavoratori a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni - che abbiano perduto involontariamente l’occupazione.

REQUISITI NECESSARI


Stato di disoccupazione involontario (cessazione rapporto di lavoro).

L’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
L’indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.

Almeno due anni di assicurazione
Devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione; il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.
Requisito Contributivo
Almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata.

PRESENTAZIONE della DOMANDA


La domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente per via telematica.
La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:

  • ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;

  • ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro.


DECORRENZA della PRESTAZIONE


L’indennità di disoccupazione ASpI spetta:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;

  • dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l’ottavo giorno;

  • dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della domanda.


COSA SPETTA


Un’indennità mensile la cui durata, collegata all’età anagrafica del lavoratore, aumenta gradualmente nel corso del triennio 2013-2015 (periodo transitorio), per essere definita a regime con decorrenza 1° gennaio 2016.
La durata massima della prestazione per l'anno 2014 è la seguente:

  • età inferiore a 50 anni - 8 mesi

  • età pari o superiore a 50 fino a  55 anni - 12 mesi

  • età pari o superiore a 55 anni - 14 mesi


QUANTO SPETTA


La misura della prestazione è pari al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2013 pari ad € 1.180,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.180,oo se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.
L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.
All’indennità mensile si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione ed un’ulteriore riduzione del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.

 
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