Ferie art. 19 C.C.N.L. 2006 - 2007 |
- 30 giorni lavorativi in proporzione al servizio prestato (gg. 2,5 per ogni di servizio prestato)
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° Trattamento economico: retribuzione intera ° Effetti: utili a tutti gli effetti
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Festività soppresse art. 19 C.C.N.L. 2006 - 2007 |
- 4 giornate di riposo ai sensi della Legge 937 del 23 dicembre 1977 a tutti i dipendenti (1 giorno ogni 3 mesi di servizio prestato) - 1 giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
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° Trattamento economico: retribuzione intera ° Effetti: utili a tutti gli effetti
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PERMESSI - art. 19 C.C.N.L. 2006 - 2009 |
Partecipazione a concorsi od esami - comma 7 |
- 8 giorni complessivi per anno scolastico |
° Trattamento economico: nessuna retribuzione ° Effetti: vero e proprio vuoto nel rapporto di impiego
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Lutto - comma 9 |
- 3 giorni per evento, da fruire entro i 7 giorni dal medesimo |
Riconosciuti per la perdita del coniuge, di parenti entro il 2° grado (genitori, figli, nonni, fratelli/sorelle) e di affini di 1° grado (suoceri, nuore, generi) ° Trattamento economico: retribuzione intera ° Effetti: utili a tutti gli effetti
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Permessi per motivi personali o familiari - comma 7 |
- 3 giorni documentati anche mediante autocertificazione |
° Trattamento economico: nessuna retribuzione ° Effetti: vero e proprio vuoto nel rapporto di impiego
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Congedo matrimoniale - comma 12 |
- 15 giorni consecuivi in occasione del matrimonio |
La decorrenza è indicata dal dipendente medesimo ma comunque i giorni sono fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso. ° Trattamento economico: retribuzione intera ° Effetti: utili a tutti gli effetti
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Permessi per donazione di sangue |
La Legge n. 584 del 13/07/1967 ha riconosciuto il diritto ad una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso e alla corresponsione della retribuzione. E' fissato in 250 gr. il quantitativo minimo per la donazione di sangue per avere il diritto alla giornata di riposo, computata in 24 ore. ° Trattamento economico: retribuzione intera ° Effetti: utili a tutti gli effetti
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PERMESSI BREVI art. 16 C.C.N.L. 2006 - 2009 |
Compatibilmente con le esigenze di servizio, sono attribuiti a domanda permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio: - per il personale docente, comunque, fino ad un massimo di 2 ore e si riferiscono ad unità oraria di lezione e nel corso dell'anno il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento. - per il personale ATA fino ad un massimo di 3 ore e non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico.
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ASSENZE PER MALATTIA art. 19 C.C.N.L. 2006 - 2009 |
Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo non superiore a 30 gg. annuali. ° Trattamento economico: retribuzione ridotta al 50% ° Effetti: utili a tutti gli effetti
OBBLIGHI del DIPENDENTE (comma 10 e 11) L'assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente dal dipendente, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro, all'Istituto in cui presta servizio ed entro 2 giorni è tenuto a recapitare il certificato medico di giustificazione nonché comunicare l'eventuale diversa dimora dal luogo di residenza durante il periodo di malattia.
OBBLIGHI dell'AMMINISTRAZIONE (C.M. n. 10 del 01/08/2011 del Dipartimento della F.P.) Per le assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici sarà il dirigente a valutare, a sua discrezione, la sussistenza dei presupposti per l'invio della visita fiscale, ma avrà l'obbligo di disporre la visita (fin dal primo giorno) se l'assenza si verifica nei giorni precedenti o successivi a quelli non lavorativi. Il dirigente dovrà valutare la condotta del dipendente, prescindendo da considerazioni e sensazioni personalistiche e ponderando gli interessi dell'amministrazione, tenuto conto del costo a carico delle finanze pubbliche derivante dall'espletamento della visita del medico fiscale al domicilio del dipendente.
FASCE di REPERIBILITA' alla VISITA FISCALE (D.M. n. 206/2009)
Le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia sono le seguenti:
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Durante queste fasce orarie il lavoratore ha l’obbligo della reperibilità presso il domicilio comunicato all’Amministrazione. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi quando questi siano compresi nel periodo di malattia. Il lavoratore può rifiutare, senza nessuna conseguenza, l’ingresso ai medici al di fuori dell’orario di reperibilità. |
PARTECIPAZIONE CORSI di AGGIORNAMENTO art. 62 C.C.N.L. 2006 - 2009 |
Per la frequenza di corsi di aggiornamento riconosciuti dall'Amministrazione, sono previsti 5 giorni di esonero dal servizio per ciascun anno scolastico. ° Trattamento economico: nessuna retribuzione
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