CRISTALLO SCUOLA

Vai ai contenuti

Menu principale:

Assenze

PERSONALE  SUPPLENTE BREVE - principali tipologie di assenza


Ferie
art. 19 C.C.N.L. 2006 - 2007

- 30 giorni lavorativi in proporzione al servizio prestato (gg. 2,5 per ogni di servizio prestato)

° Trattamento economico: retribuzione intera
° Effetti: utili a tutti gli effetti

Festività soppresse
art. 19 C.C.N.L. 2006 - 2007

- 4 giornate di riposo ai sensi della Legge 937 del 23 dicembre 1977 a tutti i dipendenti (1 giorno ogni 3 mesi di servizio prestato)
- 1 giorno festivo la ricorrenza del Santo  Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

° Trattamento economico: retribuzione intera
° Effetti: utili a tutti gli effetti

PERMESSI - art. 19 C.C.N.L. 2006 - 2009

Partecipazione a concorsi
od esami
- comma 7

- 8 giorni complessivi per anno scolastico

° Trattamento economico: nessuna retribuzione
° Effetti: vero e proprio vuoto nel rapporto di impiego

Lutto - comma 9

- 3 giorni per evento, da fruire entro i 7 giorni dal medesimo

Riconosciuti per la perdita del coniuge, di parenti entro il 2° grado (genitori, figli, nonni, fratelli/sorelle) e di affini di 1° grado (suoceri, nuore, generi)
° Trattamento economico: retribuzione intera
° Effetti: utili a tutti gli effetti

Permessi per motivi personali
o familiari
- comma 7

- 3 giorni documentati anche mediante autocertificazione

° Trattamento economico: nessuna retribuzione
° Effetti: vero e proprio vuoto nel rapporto di impiego

Congedo matrimoniale - comma 12

- 15 giorni consecuivi in occasione del matrimonio

La decorrenza è indicata dal dipendente medesimo ma comunque i giorni sono fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
° Trattamento economico: retribuzione intera
° Effetti: utili a tutti gli effetti

Permessi per donazione di sangue

La Legge n. 584 del 13/07/1967 ha riconosciuto il diritto ad una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso e alla corresponsione della retribuzione.  E' fissato in 250 gr. il quantitativo minimo per la donazione di sangue per avere il diritto alla giornata di riposo, computata in 24 ore.  
° Trattamento economico: retribuzione intera
° Effetti: utili a tutti gli effetti

PERMESSI BREVI
art. 16 C.C.N.L. 2006 - 2009

Compatibilmente con le esigenze di servizio, sono attribuiti a domanda permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio:
- per il personale docente, comunque, fino ad un massimo di 2 ore e si riferiscono ad unità oraria di lezione
  e nel corso dell'anno il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
- per il personale ATA fino ad un massimo di 3 ore e non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno    scolastico.

ASSENZE PER MALATTIA
art. 19 C.C.N.L. 2006 - 2009

Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo non superiore a 30 gg. annuali.
° Trattamento economico: retribuzione ridotta al 50%
°
Effetti: utili a tutti gli effetti

OBBLIGHI del DIPENDENTE (comma 10 e 11)
L'assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente dal dipendente, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro, all'Istituto in cui presta servizio ed entro 2 giorni è tenuto a recapitare il certificato medico di giustificazione nonché comunicare l'eventuale diversa dimora dal luogo di residenza durante il periodo di malattia.

OBBLIGHI dell'AMMINISTRAZIONE (C.M. n. 10 del 01/08/2011 del Dipartimento della F.P.)
Per le assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici sarà il dirigente a valutare, a sua discrezione, la sussistenza dei presupposti per l'invio della visita fiscale, ma avrà l'obbligo di disporre la visita (fin dal primo giorno) se l'assenza si verifica nei giorni precedenti o successivi a quelli non lavorativi. Il dirigente dovrà valutare la condotta del dipendente, prescindendo da considerazioni e sensazioni personalistiche e ponderando gli interessi dell'amministrazione, tenuto conto del costo a carico delle finanze pubbliche derivante dall'espletamento della visita del medico fiscale al domicilio del dipendente.       

FASCE di REPERIBILITA' alla VISITA FISCALE (D.M. n. 206/2009)

Le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia sono le seguenti:

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00


Durante queste fasce orarie il lavoratore ha l’obbligo della reperibilità presso il domicilio comunicato all’Amministrazione. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi quando questi siano compresi nel periodo di malattia. Il lavoratore può rifiutare, senza nessuna conseguenza, l’ingresso ai medici al di fuori dell’orario di reperibilità.

PARTECIPAZIONE CORSI di
AGGIORNAMENTO
art. 62 C.C.N.L. 2006 - 2009

Per la frequenza di corsi di aggiornamento riconosciuti dall'Amministrazione, sono previsti 5 giorni di esonero dal servizio per ciascun anno scolastico.
° Trattamento economico: nessuna retribuzione

Torna ai contenuti | Torna al menu