CRISTALLO SCUOLA

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Assenze

PERSONALE a TEMPO INDETERMINATO - principali tipologie di assenza


Ferie
art. 13 C.C.N.L. 2006 - 2007

- 30 giorni lavorativi nei primi 3  
 anni di lavoro
- 32 giorni lavorativi dal 4° anno
 di lavoro a qualsiasi titolo prestato

Le ferie sono un diritto irrinunciabile

Devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno la fruizione è consentita per un periodo non  superiore a 6 giornate lavorative ed è subordinata alla possibilità di sostituire il personale senza oneri aggiuntivi.


In caso di particolari esigenze di servizio o di carattere personale e di malattia che abbiano  impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.
In analoga situazione il Personale ATA usufruirà delle ferie non godute, di norma, non oltre il mese di aprile dell’anno successivo.

Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.


° Trattamento economico: retribuzione intera
° Effetti: utili a tutti gli effetti, tranne che per il periodo di prova

Festività soppresse
art. 14 C.C.N.L. 2006 - 2007

- 4 giornate di riposo ai sensi della Legge 937 del 23 dicembre 1977 a tutti i dipendenti.
- 1 giorno festivo la ricorrenza del Santo  Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

° Trattamento economico: retribuzione intera
° Effetti: utili a tutti gli effetti, tranne che per il periodo di prova

PERMESSI RETRIBUITI - art. 15 C.C.N.L. 2006/2009 - art. 19_31 C.C.L.N. 2016/2018

Partecipazione a concorsi
od esami
- comma 1

- 8 giorni complessivi per anno scolastico

° Trattamento economico: retribuzione intera
° Effetti: utili a tutti gli effetti, tranne che per il periodo di prova

Lutto - comma 1

- 3 giorni per evento, da fruire entro i 7 giorni dal medesimo

Riconosciuti per la perdita del coniuge, di parenti entro il 2° grado (genitori, figli, nonni, fratelli/sorelle) e di affini di 1° grado (suoceri, nuore, generi)
° Trattamento economico: retribuzione intera
° Effetti: utili a tutti gli effetti, tranne che per il periodo di prova

Permessi per motivi personali
o familiari
(solo per personale docente)
- comma 2

- 3 giorni documentati anche mediante   autocertificazione

° Trattamento economico: retribuzione intera
° Effetti: utili a tutti gli effetti, tranne che per il periodo di prova

Permessi per motivi personali
o familiari
(solo per personale ATA)
-
Art. 31 CCNL 2016/2018



- 18 h. all'anno
- documentate anche mediante autocertificazione
- utilizzabili anche frazionate max. 6 ore in un giorno
- non cumulabili con altri permessi ad ora nella medesima giornata

° Trattamento economico: retribuzione intera
° Effetti: utili a tutti gli effetti, tranne che per il periodo di prova

Congedo matrimoniale (per tutto il personale della scuola) - comma 3
-
Art. 19 CCNL 2016/2018 (applicabile a ciascuna delle parti dell'unione civile ai sensi della Legge 76/2016)

- 15 giorni consecuivi in occasione del matrimonio

La decorrenza è indicata dal dipendente medesimo ma comunque i giorni sono fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
° Trattamento economico: retribuzione intera
° Effetti: utili a tutti gli effetti, tranne che per il periodo di prova

Permessi per donazione di sangue

La Legge n. 584 del 13/07/1967 ha riconosciuto il diritto ad una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso e alla corresponsione della retribuzione.  E' fissato in 250 gr. il quantitativo minimo per la donazione di sangue per avere il diritto alla giornata di riposo, computata in 24 ore.  
° Trattamento economico: retribuzione intera
°
Effetti: utili a tutti gli effetti

PERMESSI BREVI
art. 16 C.C.N.L. 2006 - 2009

Compatibilmente con le esigenze di servizio, sono attribuiti a domanda permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio:
- per il personale docente, comunque, fino ad un massimo di 2 ore e si riferiscono ad unità oraria di lezione
  e nel corso dell'anno il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
- per il personale ATA fino ad un massimo di 3 ore e non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno    scolastico.

ASSENZE PER MALATTIA - art. 17 C.C.N.L. 2006/2009 - art. 33 C.C.L.N. 2016/2018

ASSENZE PER MALATTIA
art. 17 C.C.N.L. 2006 - 2009

Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 18 mesi (comma 1), ai fini del calcolo del predetto periodo si sommano le assenze dovute all'ultimo episodio morboso alle assenze per malattia verificatesi negli ultimi 3 anni.
° Trattamento economico: retribuzione intera nei primi 9 mesi
                                      
retribuzione ridotta al 90% nei successivi 3 mesi
                                      
retribuzione ridotta al 50% per gli ultimi 6 mesi
°
Effetti: utili a tutti gli effetti

Superati i 18 mesi, al lavoratore che ne fa  richiesta è concesso di assentarsi, previo accertamento delle condizioni di salute per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni al fine di stabilire la sussitenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità al lavoro, per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi (comma 2), senza diritto ad alcun trattamento retributivo.

Superati i periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2 oppure nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva di preavviso.
Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può, a domanda, essere collocato e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale.

In caso di gravi patologie (comma 9)  che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, i giorni di ricovero ospedaliero e di day hospital nonchè quelli dovuti alle conseguenze certificate delle tarapie sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia.

OBBLIGHI del DIPENDENTE (comma 10 e 11)
L'assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente dal dipendente, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro, all'Istituto in cui presta servizio ed entro 2 giorni è tenuto a recapitare il certificato medico di giustificazione nonché comunicare l'eventuale diversa dimora dal luogo di residenza durante il periodo di malattia.

OBBLIGHI dell'AMMINISTRAZIONE (C.M. n. 10 del 01/08/2011 del Dipartimento della F.P.)
Per le assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici sarà il dirigente a valutare, a sua discrezione, la sussistenza dei presupposti per l'invio della visita fiscale, ma avrà l'obbligo di disporre la visita (fin dal primo giorno) se l'assenza si verifica nei giorni precedenti o successivi a quelli non lavorativi. Il dirigente dovrà valutare la condotta del dipendente, prescindendo da considerazioni e sensazioni personalistiche e ponderando gli interessi dell'amministrazione, tenuto conto del costo a carico delle finanze pubbliche derivante dall'espletamento della visita del medico fiscale al domicilio del dipendente.       

FASCE di REPERIBILITA' alla VISITA FISCALE (D.M. n. 206/2009)

Le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia sono le seguenti:

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00


Durante queste fasce orarie il lavoratore ha l’obbligo della reperibilità presso il domicilio comunicato all’Amministrazione. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi quando questi siano compresi nel periodo di malattia. Il lavoratore può rifiutare, senza nessuna conseguenza, l’ingresso ai medici al di fuori dell’orario di reperibilità.

DECURTAZIONE del COMPENSO ACCESSORIO (D.L. 112 del 25/06/2008 - Decreto Brunetta)
In particolare l'articolo 71 disciplina la normativa delle assenze dei pubblici dipendenti, prevedendo la decurtazione dalla retribuzione, per ogni evento di malattia, a prescindere dalla durata, nei primi dieci giorni di assenza, di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Nel caso dei dipendenti del comprato scuola viene decurtato il cosiddetto compenso accessorio: la R.P.D. per i Docenti e la C.I.A. per il Personale A.T.A.
Sono escluse dall'applicazione della decurtazione del compenso accessorio le giornate di:

- ricovero ospedaliero, in strutture pubbliche o private, per “ricovero ospedaliero” si intende la degenza in
  ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore (comprensivo della notte);

- day hospital ;
- assenza per Grave patologia che richiedono le terapie salvavita;
- assenza per Infortunio, riconosciute dall'INAIL;

- convalescenza che seguono, senza soluzione di continuità, un ricovero ospedaliero o un intervento in
  day hospital per le quali è sufficiente una certificazione medica dalla quale si evinca l'afferenza della
  prognosi al ricovero o all'intervento effettuato.

ASSENZE per visite mediche,
terapie, esami diagnostici e prestazioni specialistiche
      
(sia per personale docente che ATA su base giornaliera)
art. 4 comma 16 bis  D.L.  n° 101 del 31.08.2013
Circolare Ministero F.P. n° 2 del 17.02.2014



A seguito dell'entrata in vigore del D.L. per l'effettuazione di visite mediche, terapie, esami diagnostici e prestazioni specialistiche il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina del C.C.N.L. o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca ore).
La giustificazione dell'assenza avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).

Dall'attestazione di presenza devono risultare:
- la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige
- l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione
- il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura erogante la prestazione
L'attestazione di presenza NON è una certificazione di malattia e pertanto NON deve recare l'indicazione della diagnosi.

In concomitanza di una situazione di incapacità lavorativa con l'espletamento di visite specialistiche, effettuazione di terapie od esami diagnostici trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia.


L'assenza per malattia su base giornaliera è soggetta alla DECURTAZIONE del COMPENSO ACCESSORIO (D.L. 112 del 25/06/2008 - Decreto Brunetta)

ASSENZE per visite mediche,
terapie, esami diagnostici e prestazioni specialistiche   
   
(solo per personale ATA su base oraria)
-
Art. 33 CCNL 2016/2018



I permessi per visite mediche, terapie, esami diagnostici e prestazioni specialistiche possono essere fruiti su base oraria nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
Non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
Se utilizzati cumulativamente nell'intera giornata di lavoro l'incidenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferiemento all'orario di lavoro.
La domanda di fruizione di tali permessi deve essere presentata almeno 3 giorni prima dell'evento.

ASPETTATIVA per
MOTIVI di FAMIGLIA,
di LAVORO, PERSONALI
e di STUDIO

art. 18 C.C.N.L. 2006 - 2009

L' Aspettativa è erogata dal Dirigente Scolastico al personale docente e ATA che ne faccia richiesta ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di:
- respingere la domanda
- ritardarne l'accoglimento
- ridurre la durata del periodo richiesto
DURATA

L'Aspettativa viene concessa per un periodo massimo di 12 mesi, da fruire in maniera continuativa o frazionata. Per interrompere l'aspettativa, per ripristinare il diritto a chiedere altri 12 mesi, è necessario il rientro in servizio attivo per più di 6 mesi.

In ogni caso il limite massimo non può essere superiore a 2 anni e 6 mesi in un quinquennio


Per motivi di particolare gravità, una volta superato il limite, può essere concesso - a richiesta del dipendente - un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a 6 mesi, ha l'unico scopo di tentare il mantenimento del rapporto di pubblico impiego attraverso la ripresa del servizio dopo la proroga concessa, sussistendo qualche speranza che vengano a cessare le cause che hanno determinato l'aspettativa in corso.
Se, invece, il dipendente, al termine del periodo eccezionale dell'aspettativa non può riprendere servizio, l'Amministrazione procede alla risoluzione del rapporto di impiego.

° Trattamento economico: nessuna retribuzione
° Effetti: vero e proprio vuoto nel rapporto di impiego

PARTECIPAZIONE CORSI di
AGGIORNAMENTO
art. 62 C.C.N.L. 2006 - 2009

Per la frequenza di corsi di aggiornamento riconosciuti dall'Amministrazione, sono previsti 5 giorni di esonero dal servizio per ciascun anno scolastico.
° Trattamento economico: retribuzione intera

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